Legge per la protezione del
sangue e dell'onore tedesco - 15 settembre 1935
Fermamente convinti che la purezza del
sangue tedesco sia essenziale per la futura esistenza del popolo
tedesco, ispirati dalla irremovibile determinazione a salvaguardare il
futuro della nazione tedesca, il Reichstag ha unanimamente deciso
l'emanazione della seguente legge che viene così promulgata:
Articolo I
1. I matrimoni tra ebrei e i cittadini di sangue tedesco e apparentati
sono proibiti. I matrimoni contratti a dispetto della presente legge
sono nulli anche quando fossero contratti senza l'intenzione di
violare la legge.
2. Le procedure legali per l'annullamento possono essere iniziati
soltanto dal Pubblico Ministero.
Articolo II
Le relazioni sessuali extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue
tedesco e apparentati sono proibite.
Articolo III
Agli ebrei non è consentito di impiegare come domestiche cittadine di
sangue tedesco e apparentate.
Articolo IV
1. Agli ebrei è vietato esporre la bandiera nazionale del Reich o i
suoi colori nazionali.
2. Agli ebrei è consentita l'esposizione dei colori giudaici.
L'esercizio di questo diritto è tutelato dallo Stato.
Articolo V
1. Chi violi la proibizione di cui all'Articolo 1 sarà condannato ai
lavori forzati.
2. Chi violi la proibizione di cui all'Articolo 2 sarà condannato al
carcere o ai lavori forzati.
3. Chi violi quanto stabilito dall'Articolo 3 o 4 sarà punito con un
minimo di un anno di carcere o con una delle precedenti pene.
Articolo VI
Il Ministro degli Interni del Reich in accordo con il Vice Führer e il
Ministro della Giustizia del Reich emaneranno i regolamenti legali ed
amministrativi richiesti per l'attuazione ed il rafforzamento della
legge.
Articolo VII
La legge diverrà effettiva il giorno successivo alla sua promulgazione
ad eccezione dell'Articolo 3 che diverrà effettivo entro e non oltre
il 1° gennaio 1936.