Ordinanza di eliminazione degli ebrei dalla vita economica tedesca
Sulla base del Decreto
del 18 ottobre 1936 per l'esecuzione del Piano dei Quattro Anni si
ordina quanto segue:
Articolo I
1. Dal 1° gennaio 1938, l'esercizio della vendita
al dettaglio, la vendita per corrispondenza, il libero esercizio
dell'artigianato sono proibiti agli ebrei.
2. Allo stesso modo è proibito agli ebrei a
partire dalla stessa data di offrire beni e servizi in qualsiasi
mercato, fiera o mostre, di pubblicizzarle o di accettare ordini di
acquisto.
3. I negozi giudei che opereranno in violazione di
questa ordinanza saranno chiusi dalla polizia.
Articolo II
1. A nessun ebreo è consentito di amministrare una
impresa in accordo con la definizione del termine "amministratore"
esposto dalla legge sul lavoro nazionale del 20 gennaio 1934.
2. Se un ebreo ricopre una carica direttiva
all'interno di un'area di affari può essere licenziato con un
preavviso di sei settimane. Al termine di questo periodo tutti i
reclami risultanti dal contratto di impiego, specialmente quelli su
compensazioni e pensioni saranno ritenuti nulli.
Articolo III
1. Nessun ebreo può essere
membro di una società cooperativa.
2. I membri ebrei di cooperative perderanno la
loro associazione dal 21 dicembre 1938. Non sarà necessaria alcuna
notifica.
Articolo IV
1. I Ministeri competenti del
Reich sono incaricati di emanare i regolamenti richiesti da questo
decreto. Saranno permesse eccezioni soltanto se necessarie al
trasferimento delle aziende ebraiche in mani non ebraiche o per la
liquidazione degli interessi ebraici e nei casi speciali in cui si
debbano assicurare rifornimenti.