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Provvedimenti per la difesa della razza nella
scuola fascista
Regio Decreto Legge 5 settembre 1938, XVI, n. 1390
Vittorio Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per
la difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;
Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali
di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui
studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse
persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie
di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere
ammesse all'assistentato universitario, nè al conseguimento
dell'abilitazione alla libera docenza.
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia
riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di
razza ebraica.
Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza
ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente
art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al
personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli
aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle
scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica
saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.
Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e
delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far
parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria
essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza
ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati
anni accademici.
Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza
ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche
se egli professi religione diversa da quella ebraica.
Art. 7. Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà
presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro
per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo
disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore,
addì 5 settembre 1938 - Anno XVI
Vittorio Emanuele
Mussolini, Bottai, Di Revel
Visto il Guardasigilli: Solmi |
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