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Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello
spettacolo
Legge 19 aprile 1942-XX, n. 517
Vittorio Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. E' vietato l'esercizio di qualsiasi attività nel campo dello
spettacolo a italiani ed a stranieri o ad apolidi appartenenti alla
razza ebraica, anche se discriminati, nonché a società rappresentate,
amministrate o dirette in tutto o in parte da persone di razza
ebraica.
Art. 2. Sono vietate la rappresentazione, l'esecuzione, la proiezione
pubblica e la registrazione su dischi fonografici di qualsiasi opera
alla quale concorrano o abbiano concorso autori od esecutori italiani,
stranieri od apolidi appartenenti alla razza ebraica e alla cui
esecuzione abbiano comunque partecipato elementi appartenenti alla
razza ebraica.
Sono del pari vietati lo smercio dei dischi fonografici e
l'importazione di matrici di dischi previsti dal precedente comma e la
successiva riproduzione delle matrici stesse.
Art. 3. E' vietato utilizzare in qualsiasi modo per la produzione di
film, soggetti, sceneggiature, opere letterarie, drammatiche,
musicali, scientifiche ed artistiche, e qualsiasi altro contributo, di
cui siano autori persone appartenenti alla razza ebraica, nonché
impiegare ed utilizzare comunque nella detta produzione, o in
operazione di doppiaggio o di post sincronizzazione, personale
artistico, tecnico, amministrativo ed esecutivo appartenente alla
razza ebraica.
Art. 4. Per i film da importare dall'estero l'Ente nazionale Acquisti
Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.), nel giudicare della
opportunità di autorizzare o meno, ai sensi dell'art. 5 della legge 4
aprile 1940-XVIII, n. 404, sul monopolio per l'acquisto,
l'importazione e la distribuzione dei film cinematografici provenienti
dall'estero, l'acquisto di film esteri, terrà conto delle condizioni
nelle quali questi sono stati prodotti fuori dal Regno in relazione
alle disposizioni della presente legge.
A tale scopo le domande di acquisto di film esteri debbono essere
corredate di elenchi nominativi degli autori delle opere utilizzate
per la produzione dei film medesimi e di coloro che hanno ad essa
concorso con contributi artistici e tecnici di notevole importanza.
Agli stessi criteri indicati nel primo comma del presente articolo
dovrà attenersi il Ministero della cultura popolare nell'accordare o
meno ai film importati dall'estero il nulla osta per la proiezione in
pubblico di cui all'art. 1 del regolamento per la vigilanza
governativa sulle pellicole cinematografiche approvato con R.
decreto-legge 24 settembre 1923-I, n. 3287.
Art. 5. Con decreto del Ministro per la cultura popolare, di concerto
con il Ministro per l'interno, sarà nominata una Commissione di cui
fanno parte anche due rappresentanti del Ministero dell'interno ed
alla quale è attribuito il compito di provvedere alla compilazione ed
all'aggiornamento degli elenchi di autori e di artisti esecutori
appartenenti alla razza ebraica.
Nei riguardi degli autori ed artisti italiani e degli autori ed
artisti stranieri od apolidi, residenti nel Regno, l'inclusione
nell'elenco dovrà essere preceduta dall'accertamento della posizione
razziale, da parte del Ministero dell'interno, secondo le norme
contenute negli articoli 8 e 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938,
n. 1728.
Tali elenchi sono pubblici.
Art. 6. Ai componenti della Commissione saranno corrisposti per ogni
giornata di adunanza gettoni di presenza da determinarsi nei modi
previsti dall'art. 63 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.
Art. 7. Chiunque contravviene alle norme contenute negli articoli 1, 2
e 3 della presente legge è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 10.000.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 19
aprile 1942-XX
Vittorio Emanuele
Mussolini, Pavolini, Grandi
Visto il Guardasigilli: Grandi
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